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Termini e condizioni riguardanti il tuo contratto

Leggere attentamente la mansione, la data e l'orario di convocazione del lavoro.

  1. E’ richiesta massima puntualità. Presentarsi sempre rispettando gli orari di lavoro come indicato da contratto e non in ritardo - Qualora per motivazioni non dipendenti da vs. volontà quali sciopero mezzi pubblici o similari vi troviate in ritardo, contattare immediatamente il personale dell’agenzia – non sono ammessi ritardi non comunicati al personale d’agenzia.

  2. L’immagine dovrà essere curata. A tal proposito si indosserà divisa comunicata in sede di contratto.

        Non sono ammesse variazioni nella divisa, se non precedentemente autorizzate dal personale dell’agenzia. Inoltre, il Prestatore d’opera si           impegna a tenere un look similare, rispetto quello risultante dalle foto con le quali si è presentato alla committente e da questa proposta ai         clienti, specialmente per la ragione che è con la suddetta immagine che è stato presentato. Pertanto non sono ammesse difformità                     rispetto alle immagini di presentazione, salvo se comunicato in precedenza alla stipula del contratto.

   3. Non è ammesso allontanarsi dallo stand o dalla postazione di lavoro senza il consenso del cliente o del vs. referente aziendale. E’ ammesso        allontanarsi solo durante la pausa concordata con l’azienda e/o per esigenze fisiologiche, ma solo dopo aver informato il referente                        aziendale presso la postazione di lavoro, per evitare che questo rimanga incustodito. Terminata la pausa concordata, dovrete avere cura di          ritornare prontamente ed in orario presso lo stand o la postazione di lavoro.

   4. Non è ammesso chiacchierare con le colleghe di lavoro, commissionate dalla nostra agenzia, trascurando il fine della propria mansione e           del lavoro.

   5. Sempre nello svolgimento dell'incarico NON è consentito fumare, masticare Chewing Gum, utilizzare telefono cellulare (l’utilizzo del                cellulare è ammesso solo durante la vs. pausa, e solo lontano dallo stand o dalla postazione di lavoro, tranne specifiche direttive da parte            dell’agenzia) ed in genere porre in essere condotte disdicevoli che possano arrecare pregiudizio all'immagine, reputazione e al decoro del            cliente per cui lavorate. 

   6. Qualora il prestatore non volesse o non potesse più svolgere l’incarico, sarà tenuta a darne comunicazione alla With You srl, tramite pec,          in orario di ufficio e preavvertendo con una telefonata, almeno 5 giorni prima della data iniziale della prestazione, in modo da permettere            alla Società di sostituirlo.

       Qualora il prestatore non si presenti il giorno fissato per l’espletamento dell’incarico, adducendo impedimenti, caso fortuito o malattia, il            Prestatore dovrà inviare entro e non oltre 48 ore dal primo giorno dell'evento, il relativo certificato medico o atto ufficiale che giustifichi          l’assenza dal lavoro.

       Qualora non vengano seguite da parte del prestatore d’opera le modalità qui previste, viene sin d’ora stabilito, ed espressamente accettata        la fissazione della penale a carico del prestatore pari al valore del compenso stabilito tra il mandante e la Società With You Srl.

  7. E' espressamente vietato contattare direttamente il Cliente diretto dell'Agenzia con qualunque modalità (telefono, email, etc.) se non               richiesto per motivi di lavoro. Per dubbi, chiarimenti o problemi relativi all'incarico è possibile contattare soltanto l'Agenzia.

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione di lavoro autonomo regolata dall’Art. 2222 e seguenti del Codice Civile. Tale prestazione è inquadrabile ai fini fiscali, nelle attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’Art. 81 c1 lettera I), DPR 22 Dicembre 1986 n.917 e successive modifiche, avendo espressamente dichiarato l’incaricato di non svolgere abitualmente attività di lavoro autonomo.
All’atto dell’erogazione del corrispettivo, il committente opererà, ai fini fiscali, a carico del prestatore d’opera una ritenuta a titolo di acconto IRPEF pari al 20% del corrispettivo medesimo. Il compenso non sarà inoltre soggetto alla contribuzione INPS di cui alla Legge 335/1995 in quanto l’importo della collaborazione occasionale non supera i 5.000,00 euro lordi. Nel caso in cui il compenso debba essere assoggettato alla contribuzione di cui sopra, in quanto il collaboratore ha già raggiunto i 5.000,00 euro lordi di compensi nel corso dell’anno corrente con altri committenti, sarà cura del prestatore d’opera comunicarlo tempestivamente al committente che provvederà a trattenere la quota a carico del prestatore d’opera dai compensi erogati.

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